Bonus Formazione 4.0

BONUS FORMAZIONE 4.0



La misura è ideata per sostenere le imprese nel processo di transizione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze tecnologiche necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

 

A CHI È RIVOLTO:


Possono beneficiare del credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).

 

IL BONUS:


Gli importi del bonus riconosciuti si dividono nel seguente modo:


  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

LE SPESE AMMISSIBILI:


Le spese ammissibili per ricevere il credito d’imposta sono le seguenti:


  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

 

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

 

L’attività formativa:

 

-         deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria

-         deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione

-         può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa

 

In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

 

-         soggetti accreditati

-         università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate

-         soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali

-         soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea

-         Istituti tecnici superiori (ITS)

 

Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.


Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).

 

 

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).

 


ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI:


Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

 

 

Tematiche della Formazione 4.0


  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

 

 

COME RICHIEDERE IL BONUS:


Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.


Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione (da allegare al bilancio) rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.


È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.


Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:


  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.



Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.


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