La misura è ideata per sostenere le imprese nel processo di transizione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze tecnologiche necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
A CHI È RIVOLTO:
Possono beneficiare del credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).
IL BONUS:
Gli importi del bonus riconosciuti si dividono nel seguente modo:
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
LE SPESE AMMISSIBILI:
Le spese ammissibili per ricevere il credito d’imposta sono le seguenti:
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
L’attività formativa:
- deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria
- deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione
- può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa
In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:
- soggetti accreditati
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea
- Istituti tecnici superiori (ITS)
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.
Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI:
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0
COME RICHIEDERE IL BONUS:
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione (da allegare al bilancio) rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.